|
La parola famiglia è il termine più ambiguo che esista . Si è in presenza di una famiglia quando in un determinato luogo fatto di persone ci si impegna verso gli altri in modo continuativo, in modo stabile, non casualmente. Ecco perché presso molte culture si è in presenza di una famiglia innanzitutto quando sussiste un impegno reale tra le diverse generazioni, soprattutto se esso è orientato alla difesa delle generazioni future... La storia della famiglia, così come ora la conosciamo, è vecchia almeno di diciotto secoli. È con il Tardo Impero, tra il I e II secolo dopo Cristo, che comincia a diffondersi tra le popolazioni dell'Europa occidentale una diversa morale, concepita non più esclusivamente per educare i pochi e colti uomini agiati dell'aristocrazia tardo - antica, ma anche le cosiddette masse dei semplici cittadini. Una nuova morale, quindi, che possa andare incontro alle frustrazioni e alle insoddisfazioni delle comuni vite delle persone semplici offrendo loro, come consolazione, l'ideale dell'autorepressione sessuale e affettiva. Si comincia a credere a insegnare che contro tutte le infelicità del mondo esista un unico valore che possa resistere, ossia la dedizione al proprio coniuge. Una rassicurazione potente, un'ancora di salvezza contro tutte le tempeste della vita. Naturalmente questa era una possibilità di vita che già rientrava nelle inclinazioni di alcuni, ma a partire dall'epoca di cui stiamo parlando essa inizia a diventare un obbligo per tutti. Il Cristianesimo mostrerà presto quanto questo obbligo civico possa essere letto, in realtà, come un comandamento di Dio inserendo nello scenario culturale le potenti immagini dell'amore divino, un amore assoluto e casto, un amore, quindi, radicalmente non umano. Su queste immagini cristiane dell'amore crescono le idealizzazioni medioevali e poi romantiche in cui l'amore coniugale tra i due sessi può divenire metafora di tutto ciò che è significativo nella vita, a detrimento della pluralità dei modi in cui le persone potrebbero amarsi concretamente o in cui vorrebbero costruire insieme i propri destini. Ma è pur vero che la famiglia ha sempre servito interessi materiali ben precisi. Nel mondo romano il suo scopo precipuo era la trasmissione dei beni e dei titoli. Con la nascita delle società moderne, queste esigenze si radicalizzarono. Lo sviluppo della società burocratica ha posto nel nucleo familiare il cuore del controllo delle diverse autorità costituite. Il capo famiglia diventa una sorta di prefetto degli interessi dello Stato, non solo giuridicamente ed economicamente, ma anche moralmente, poiché i legami materiali sono tutti carichi dello stesso peso di idealizzazioni morali. La famiglia è costituita da questo intreccio di interessi e significati. Ma quanto ha influito, il processo di emancipazione della donna sul cambiamento del concetto di famiglia nei nostri giorni?Intanto dovremmo cercare di capire se l'emancipazione della donna possa aver modificato ancor prima del concetto di famiglia forse il modo stesso di costruire la famiglia. Ci poniamo il problema dell'influenza dell'emancipazione femminile solo rispetto alle sue conseguenze sul comportamento delle donne, e nulla più e questo è sbagliato.
La donna è sempre stato il cardine reale di tutte le famiglie, fino a che non è arrivato il movimento di emancipazione. Dopo il movimento di emancipazione è avvenuto un cambiamento radicale nel concetto stesso di famiglia, dovuto in parte, al fatto che le donne hanno potuto cominciare a preferire il lavoro e la carriera alla vita in famiglia.
Occore però sottolineare come le donne abbiano lavorato per secoli e secoli, pur vivendo in famiglia e solo per essa. È sicuramente un'esperienza relativamente recente, nella storia occidentale, il fatto che il ruolo di moglie e di madre potesse arrivare ad esser concepito, nonché praticato, in qualche modo, come alternativo a, e in antagonismo con, l'attività lavorativa. Pensate alle famiglie contadine, alle famiglie artigianali, alle famiglie del Medioevo. Ci si aspettava da tutti che le donne dovessero lavorare, e questo era ancora comunemente accettato in epoche ancor più recenti: esisteva una nettissima divisione del lavoro, che, a volte, corrispondeva anche ad una divisione dell'autorità. Ma il ruolo della donna adulta, nella famiglia, non coincideva, certamente, con l'esenzione dal lavoro produttivo. È stato a partire da un'epoca molto recente, (molti studiosi sostengono che si sia verificato in un breve periodo della storia, tra gli anni Quaranta e gli anni Sessanta), che il ruolo di madre e moglie è stato configurato in maniera conflittuale con il ruolo di lavoratrice. Questo è avvenuto perché, da un lato, il lavoro, soprattutto nelle grandi metropoli urbane, è cambiato: dall'altro lato, perché la famiglia è diventata, come veniva detto prima nel filmato, molto più del semplice luogo degli affetti, della cura, fatto per accudirsi reciprocamente, in cui la dimensione affettiva fosse sempre molto forte e tematizzata. Da questo cambiamento ne è seguito che la cura della famiglia è stata affidata alle donne. Potremmo chiederci perché essa sia stata affidata alle donne, e non anche agli uomini. Mi piacerebbe rimandare la domanda a Voi: in che senso Voi pensate che il lavoro delle donne possa mettere a rischio la stabilità della famiglia, così come la conosciamo.
http://www.emsf.rai.it/scripts/documento.asp?tabella=Trasmissioni&id=346#ruoli
La Famiglia di fatto a cura dell'Avv. Maria Grazia Evangelista. Per informazioni o pareri scrivici Accanto alla famiglia legittima fondata sul matrimonio ed esplicitamente riconosciuta dall'art. 29 della nostra Costituzione, si pone la famiglia di fatto: quell'unione tra soggetti di sesso diverso in cui manca il vincolo matrimoniale e che si basa sull'affetto e sul reciproco rispetto dei doveri familiari.
Questa forma di convivenza, per poter avere giuridica rilevanza, presuppone una certa stabilità e serietà di intenti. Più precisamente la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha specificato che, al fine di distinguere tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, si deve tenere soprattutto conto del carattere di stabilità del rapporto, carattere che conferisce certezza al rapporto stesso e lo rende rilevante sotto il profilo giuridico.
L'unione familiare non fondata sul matrimonio non è più riprovata dalla coscienza sociale e sebbene, in conseguenza delle tradizioni etico-religiose del nostro Paese, continui ad essere privilegiata l'unione legittima, quella di fatto riceve parziale e limitata tutela, in primo luogo quale formazione sociale in cui gli individui esprimono la loro personalità, secondo l'art. 2 Cost., e, poi, in conseguenza dell'influenza delle legislazioni straniere che sono rivolte ad ammetterne pieno riconoscimento.
In tale ambito si pongono le proposte di legge tendenti ad una regolamentazione completa delle unioni di fatto e tra di esse ve ne sono alcune che aprono la via alla convivenza tra soggetti di eguale sesso, non richiedendo come requisito di riconoscimento dell'unione la diversità di sesso.
Per ciò che concerne le unioni tra omosessuali, pur riconoscendo in via astratta la possibilità che esse rappresentino una valida comunità di vita ed affetti, è difficile ottenere poi un'effettiva tutela giuridica a causa della riprovazione sociale che ancor oggi spesso accompagna tali legami. Conseguentemente, esclusa una rilevanza esterna di tali unioni, risulta difficile anche una regolamentazione interna dei rapporti patrimoniali. Vi sono stati però limitati interventi favorevoli al riconoscimento di una qualche rilevanza giuridica di dette unioni da parte di taluni giudici (Tribunale di Roma 20 novembre 1982, di Firenze 11 agosto 1986) che hanno qualificato more uxorio la convivenza tra persone dello stesso sesso, riconoscendo alle prestazioni tra essi effettuate la natura di atti di adempimento di obbligazioni naturali; ovvero da parte del Comune di Bologna che ai fini della partecipazione al bando del 1992 per l'assegnazione degli alloggi ha parificato la convivenza di persone dello stesso sesso alla convivenza more uxorio.
TUTELA
Per quanto concerne la famiglia di fatto tra persone di sesso diverso piena rilevanza giuridica viene concessa solo alle situazioni concernenti i figli generati dai conviventi, i quali secondo quanto stabilisce l'art. 30 della Costituzione, non devono trovarsi in posizione deteriore rispetto ai figli legittimi. Per quanto riguarda, invece, il rapporto tra conviventi, non si ritiene sia possibile applicare le norme previste per la famiglia legittima e ciò lo si può evincere dal dettato dell'art. 29 Cost. atteso che questa norma attribuisce alla famiglia legittimamente costituita una particolare tutela, in considerazione della peculiarità e dell'importanza sociale svolta dalla famiglia quale luogo di formazione e sviluppo della persona.
La stessa tutela non viene riconosciuta alla famiglia di fatto in quanto manca in essa la formale assunzione, da parte dei conviventi, di un impegno socialmente rilevante.
Da tutto ciò consegue la difficoltà di disciplinare una situazione di fatto, anche se non sono del tutto assenti aperture nei suoi confronti, riconducendola nell'ambito delle formazioni sociali previste dall'art. 2 Cost. Tale soluzione permette di estendere alla famiglia di fatto quelle norme, proprie della famiglia legittima, che prescindono dall'esistenza di un vincolo formale.
Anche i rapporti patrimoniali tra i conviventi, così come quelli personali, non ricalcano puntualmente le norme previste per le unioni legittime.
Nel tentativo di attribuire una tutela alla convivenza more uxorio la Corte Costituzionale, con sentenza del 1988 ha sancito, in materia di locazione, l'incostituzionalità della legge in materia di locazioni lì ove questa non prevedeva il diritto di succedere nel contratto di locazione anche alle persone conviventi con il conduttore.
Inoltre è stata sancita dal nuovo codice di procedura penale la facoltà di astensione dal deporre contro l'imputato, concessa ai suoi prossimi congiunti, anche al convivente more uxorio.
Viceversa la Corte Costituzionale ha bocciato l'aspettativa delle coppie non coniugate di adottare un bambino: con sentenza 281/94 è stata negata l'adozione ad una coppia sposata da due anni, ma con una convivenza di dieci anni alle spalle. La motivazione della Corte è consistita nel fatto che mancava un anno (la legge richiede minimo tre anni di matrimonio) per poter richiedere l'adozione, a nulla rilevando la precedente convivenza.
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento della convivenza non abbisogna di nessun atto formale, come del resto la sua "istituzione" a differenza del matrimonio che presuppone la continuità del rapporto e, di conseguenza, le formalità previste per il divorzio.
|